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Riammissione alla prova concorsuale dopo l’esclusione a causa di un malore durante le prove fisiche

Riammissione alla prova concorsuale dopo l’esclusione a causa di un malore durante le prove fisiche

Riammissione alla procedura selettiva per il Concorso Personale Volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dopo l’esclusione a causa di un malore occorso al ricorrente durante le prove fisiche.

Vittoria al Tar del Lazio di un nostro assistito escluso dalla procedura concorsuale riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa di un malore occorsogli durante lo svolgimento delle prove fisiche della procedura.

Il ricorrente durante l’esecuzione della prova fisica è stato colto da malore e costretto ad interrompere le prove; pertanto, ne è stata decretata l’esclusione dalla procedura selettiva.

A quel punto, abbiamo impugnato la sua esclusione, nonché la clausola del bando, laddove prevede che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui.

Tale clausola non prevede alcuna possibilità di ripetizione della prova in caso di malore accusato prima o nel corso della prova, che non consenta al candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla.

Il Tar Lazio, con Ordinanza 22/06/2020, ha accolto pienamente la nostra tesi, ordinando la ripetizione della prova fisica del ricorrente, pronunciando quanto segue:

Ritiene il Collegio che una mera applicazione letterale della indicata norma del bando è, all’evidenza, illegittima, proprio con riferimento ad una sua necessaria interpretazione costituzionalmente orientata ed al principio generale dello stato di necessità previsto dall’art. 54 cp, ma avente valenza generale per tutto l’Ordinamento. Una generalizzata esclusione dei candidati per la mancata conclusione della prova operativa, senza alcuna valutazione delle ragioni che l’hanno determinata, contrasta, infatti, non solo con le previsioni costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32, ma con i principi della responsabilità contrattuale, cui la partecipazione al concorso dà luogo, ed ai conseguenti articoli: 1176, 1218 e 1227 cc, oltre al ricordato stato di necessità. Per tali motivi la chiesta misura cautelare deve essere accolta e devono essere sospesi i provvedimenti impugnati, al fine della riammissione del ricorrente alle prove selettive, a partire da quelle in cui è stato escluso.

 

Avv. Fernando Gallone, Avv. Iole Urso

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