
Può l’amministrazione non assumere il vincitore di un concorso pubblico?
- 13 Marzo 2019
- Studio Legale Gallone & Urso
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Esistono diversi casi nei quali, purtroppo, all’esito del concorso pubblico l’amministrazione si rifiuta di stipulare il contratto di lavoro con il vincitore del concorso. Questa decisione solitamente viene motivata con il cd. blocco del turnover, oppure con la non necessità di ricoprire quel posto. Tale comportamento dell’amministrazione è certamente illegittimo, in quanto il vincitore di concorso, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva di merito, ha sempre diritto all’assunzione, senza che peraltro rilevi in alcun modo il termine triennale di vigenza delle graduatorie, che rileva esclusivamente ai fini del successivo scorrimento per l’assunzione degli idonei non vincitori. Il vincitore, invece, ha sempre diritto all’assunzione e tale diritto può essere efficacemente esercitato innanzi al giudice del lavoro, il quale ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 165/2001 dedicato alle “controversie relative ai rapporti di lavoro”, dichiara espressamente che : “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ….. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro…”. Con riferimento al diritto all’assunzione del vincitore di concorso, non sussiste più alcun dubbio in ragione dei numerosi pronunciamenti della Suprema Corte anche a Sezioni Unite. Tra i tanti, Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 29916 del 13/12/2017 afferma che: “Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che l’assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso”. Sono ormai numerosi i casi di vincitori di concorso non assunti dalla pubblica amministrazione affrontati dal nostro studio, ed in tutti i casi i Tribunali del Lavoro (ad. es. Trib. Roma, Trib. Ancona, ecc..) ci hanno dato piena ragione emanando una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a far data dal 120° o 60° giorno successivo all’approvazione della graduatoria definitiva, riconoscendo altresì il diritto al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore non percepite da tale data sino all’effettiva costituzione del rapporto di lavoro.
Se avete un problema simile non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata.
Buonasera,purtroppo io mi ritrovo nella situazione da voi descritta. Io ho vinto il concorso 2016 regione Sicilia per la scuola primaria e a tre anni di distanza non sono stata ancora convocata. Ogni anno di questi tempi sto col magone alla gola perché so che non mi chiameranno(specialmente con tutta la mobilità a cavallo che viene giù). Sono tanto rammaricata a riguardo perché come ben sapete,il concorso a cattedra bandito nel 2016 e’ stato altamente selettivo. In Sicilia i posti messi a bando erano 1096. Alla prova scritta eravamo oltre 6000 candidati e abbiamo superato il concorso solo 708. Siamo numericamente inferiori di 300 posti rispetto ai posti messi a bando. Quindi siamo tutti vincitori e devo credere che il merito che ho tanto guadagnato è stato in realtà quello di starmene a guardare inerme e senza la mia sudata e meritata occupazione? Non ci voglio credere no. Perciò se voi potete aiutarmi io sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
Laratta Raffaella
Salve Avvocato, mi scusi se la contatto , io e altri colleghi di concorso forse ci imbatteremo in una fattispecie molto similare a quella della sentenza 2642 del 23/11/2018 Tar Lombardia . Il nostro contenzioso sarà forse contro il comune di Montegrotto Terme in un concorso per 4 posti cat C di agente di polizia municipale . Con graduatoria approvata non hanno proceduto all assunzione e stanno pensando a cosa fare poichè hanno riscontrato successivamente un errore durante la correzione della preselezione dopo l’approvazione con relativa determina della graduatoria. Volevano annullare tutte le prove in autotutela ma sembra che forse, con l invio di sentenze varie tra cui quella del Tar , noi primi 4 classificati per ora li abbiamo fatto desistere e siamo in attesa della delibera. In caso di annullamento vorremmo naturalmente impugare l atto e vorrei chiedere dove nel caso contattarla vista la sua specializzazione ed esperienza in un caso molto simile,poichè siamo a Padova e non so il suo studio più vicino. Oggi sono decorsi i 60 gg per impugnare la graduatoria che avevano eventualmente coloro penalizzati nella preselezione. Ad oggi non ci sono ricorsi ma il Comune ancora non ci assume, avremo diritto o potremo sollecitare il comune all’assunzione?
Grazie