
Mobilità esterna presso altre amministrazioni: per l’equivalenza delle mansioni prevale sempre il CCNL di riferimento
- 7 Agosto 2019
- Studio Legale Gallone & Urso
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Un dipendente pubblico inquadrato nel profilo di Istruttore Amministrativo partecipava ad una procedura di mobilità esterna bandita da un altro ente locale. Nel bando di concorso era espressamente indicato che la procedura era riservata ai profili di Istruttore Contabile e profili equivalenti.
All’esito della procedura di mobilità il dipendente si classificava primo in graduatoria, e dunque attendeva il perfezionamento della cessione del contratto di lavoro dal suo ente di provenienza. Dopo qualche giorno, invece, l’ente locale annullava in autotutela la graduatoria della procedura di mobilità esterna, revocando l’aggiudicazione del posto in favore del vincitore della procedura, motivando che il profilo di Istruttore Amministrativo non fosse equivalente a quello di Istruttore Contabile.
Il dipendente pubblico si rivolgeva al nostro studio e, – valutata l’illegittimità del provvedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione del posto di Istruttore Contabile, – adivamo il Tribunale del Lavoro sulla base del fatto che l’ente locale non aveva alcuna discrezionalità nel valutare l’equivalenza dei profili professionali, dovendo, a tal fine, attenersi a quanto espressamente previsto nel bando di concorso, nonché, soprattutto, nello specifico CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999.
Il Tribunale del Lavoro, accogliendo integralmente il nostro ricorso ha affermato che: “secondo il CCNL applicabile al personale dipendente del Comparto le figure di Istruttore Contabile categoria C, già ritenuta equivalente a quella di Istruttore Economico categoria C posseduta in precedenza dal ricorrente, è equivalente a quella di Istruttore Amministrativo categoria C, tutte appartenendo alla medesima categoria C ed alla famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto. Inoltre, l’avviso pubblico per la mobilità esterna di cui è causa faceva espressamente riferimento ad una comparazione delle mansioni espletate precisando “profilo equivalente presso altre PP.AA.)”, e dunque, il Giudice del Lavoro ha annullato la revoca dell’aggiudicazione, emanando una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro in favore del nostro assistito presso l’ente locale che aveva bandito la procedura di mobilità.
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