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Vincitore di concorso non assunto. Sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e risarcimento

VINCITORE DI CONCORSO NON ASSUNTO. SENTENZA COSTITUTIVA E DANNO DA RITARDO NELL’ASSUNZIONE

Vincitori di concorso pubblico mai assunti. Continuano le vittorie del nostro studio legale, per quanto concerne la tematica dei vincitori di concorso non assunti dall’amministrazione. Si tratta di un problema che riguarda moltissimi vincitori di concorsi espletati negli anni passati.

La Corte d’Appello di Roma accogliendo un nostro ricorso aveva già riconosciuto il principio secondo cui: IL VINCITORE DI CONCORSO, DOPO L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, VANTA SEMPRE UN DIRITTO SOGGETTIVO ALL’ASSUNZIONE, A FRONTE DEL QUALE L’AMMINISTRAZIONE E’ OBBLIGATA AD ASSUMERLO!

Adesso è la volta del Tribunale di Roma. Accolto integralmente il nostro ricorso. Con sentenza costitutiva viene costituito il rapporto di lavoro di due vincitori di concorso (Architetti) non assunti in seguito alla soppressione di un ente pubblico. Anche in questo caso, oltre alla costituzione del rapporto di lavoro a partire dal 121° giorno dall’approvazione della graduatoria, i nostri assistiti hanno ottenuto la condanna delle amministrazioni al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore non percepite nel corso degli anni.

 

 

 

 

 

 

Ancor più di recente (04/12/2018) la sentenza del Tribunale di Ancona, accogliendo un nostro ulteriore ricorso costituisce il rapporto di lavoro del nostro assistito, vincitore di concorso pubblico non assunto, e condanna l’amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni perse.

Queste ultime sentenze si conformano alla suindicata sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto l’esistenza del diritto soggettivo all’assunzione in favore della nostra assistita, vincitrice di un concorso pubblico e non assunta. Con riferimento alle tempistiche, la Corte d’Appello ha affermato che l’assunzione debba avvenire entro un tempo ragionevole, in quel caso fissato in 120 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva.

In quel caso, la nostra assistita aveva vinto un concorso nel lontano 2004, ma non era mai stata assunta dall’amministrazione. Nel frattempo, l’ente pubblico che aveva bandito il concorso era stato soppresso,  e pertanto l’amministrazione pensava di essere esonerata dal doverla assumere. Con l’accoglimento integrale del nostro ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha condannato l’amministrazione ad assumere la nostra assistita, con decorrenza giuridica ed economica, a partire dal 121° giorno dall’approvazione della graduatoria. In pratica, le viene interamente ricostruita la carriera lavorativa come se fosse stata assunta 120 giorni dopo l’approvazione della graduatoria. 

Inoltre – aspetto importantissimo – con riferimento al DANNO DA RITARDO NELL’ASSUNZIONE, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo in pieno le nostre richieste, ha condannato l’amministrazione a pagare, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione, tutte le retribuzioni non percepite dal 121° giorno dall’approvazione della graduatoria (settembre 2004) ad oggi!

Considerando la retribuzione di oltre 32.000 Euro annui per oltre 12 anni, si tratta di una cifra elevatissima mai ottenuta sinora da un vincitore di concorso non assunto. Considerata la pesantissima condanna inflitta, non assumere il vincitore di concorso, costa all’amministrazione più che assumerlo!

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