ELISOCCORRITORI VITTORIA IMPORTANTE LIMITE DI ETA’ IRRAGIONEVOLE
- 19 Dicembre 2025
- Studio Legale Gallone & Urso
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Quando un limite di età, pur previsto da un regolamento, diventa irragionevole, sproporzionato e discriminatorio, il giudice amministrativo può e deve intervenire.
È quanto ha fatto il TAR Lazio, con ordinanza cautelare del 20 maggio 2025, accogliendo il ricorso patrocinato dall’avv. Iole Urso in materia di accesso al ruolo di elisoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
⚖️ LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Il Tribunale ha disposto:
✔️ l’ammissione con riserva, anche in soprannumero, del ricorrente alla selezione interna per 45 posti da elisoccorritore;
✔️ la prosecuzione della procedura concorsuale senza l’automatica esclusione per età.
Una decisione che assume rilievo generale, perché mette in discussione la legittimità del limite anagrafico introdotto dal D.M. n. 49/2024, per come applicato in concreto.
❌ IL PROBLEMA NON È SOLO IL BANDO, MA IL LIMITE DI ETÀ IN SÉ
Il D.M. 6 febbraio 2024 n. 49 ha introdotto un nuovo sistema di accesso al ruolo di elisoccorritore, prevedendo:
- limite di età di 35 anni;
- elevazione a 40 anni in prima applicazione.
Il bando del 30 gennaio 2025 ha applicato tale limite, escludendo il ricorrente per il solo superamento della soglia anagrafica, nonostante:
- un percorso formativo iniziato molti anni prima;
- il conseguimento di tutti i livelli richiesti fino al SAF 2A;
- l’impossibilità di completare il percorso SAF 2B per responsabilità esclusiva dell’Amministrazione, che dal 2014 non ha mai attivato i corsi necessari.
⚠️ UN LIMITE IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO
Il TAR ha evidenziato, in sede cautelare, che:
- il limite di età non appare oggettivamente giustificato da finalità di politica del lavoro o di formazione professionale;
- il percorso SAF → elisoccorritore richiede un lungo iter formativo, difficilmente compatibile con rigide soglie anagrafiche;
- l’esclusione colpisce lavoratori già formati e pienamente operativi, solo perché penalizzati dai ritardi dell’Amministrazione.
In altri termini, non è l’età in sé a essere decisiva, ma l’effettiva idoneità fisica e professionale, che può essere valutata attraverso prove selettive e accertamenti medici, non con una presunzione automatica di inidoneità.
🇪🇺 IL PROFILO EURO-UNITARIO
La decisione si inserisce nel solco del diritto dell’Unione Europea, che:
- vieta discriminazioni basate sull’età (Direttiva 2000/78/CE);
- consente deroghe solo se necessarie, proporzionate e motivate;
- esclude limiti anagrafici generalizzati non sorretti da una concreta verifica dell’idoneità.
Proprio su questi profili il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente.
📌 PERCHÉ QUESTA ORDINANZA È IMPORTANTE
Questa decisione:
- tutela chi ha investito anni di formazione e sacrifici professionali;
- impedisce che ritardi amministrativi si traducano in esclusioni definitive;
- apre la strada a ricorsi analoghi contro limiti di età irragionevoli;
- riafferma che l’età non può essere usata come criterio automatico di esclusione.
👩⚖️ ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI
Se sei stato escluso da un concorso o da una procedura interna per limiti di età, anche previsti da regolamenti ministeriali, la clausola può essere contestata quando risulta irragionevole, sproporzionata o discriminatoria.
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